Catasto: dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la Riforma, appena varata dalla Commissione per un solo voto, 22 contrari e 23 favorevoli.

La Riforma prevede, in sostanza, la modifica del sistema di rilevazione catastale.

Ciò significa che i metri quadri sostituiranno i vani nel computo. Inoltre, insieme alla rendita catastale, ogni immobile dovrà essere caratterizzato e determinato dal valore patrimoniale e una rendita calcolata sui parametri del mercato.

La Commissione Finanze della Camera e quel voto in più

Lo scorso 3 marzo è stato bocciato l’emendamento che intendeva sopprimere la Riforma del Catasto, che era stato precedentemente presentato dalle forze politiche della coalizione di Centro Destra in Commissione Finanze alla Camera. Per un solo voto – i contrari sono stati 22, i favorevoli 23 – la riforma voluta dall’esecutivo andrà avanti nel suo iter, pur avendo creato una vera spaccatura politica.

La delega al Governo e l’art. 6 della Riforma Fiscale

Questi due punti si sono rivelati fondamentali per la Riforma del Catasto, poiché la strada intrapresa è stata quella della delega al Governo mentre l’articolo 6 della Riforma Fiscale prevede quanto segue:

“Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati”.

Cosa si intende per “principi e i criteri direttivi”?

Il Governo, nell’esercizio della delega, dovrà osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dall’articolo 1 della Riforma Fiscale, anche quelli dettati dall’articolo 6, che sono finalizzati a modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, il cui obiettivo è fissato alla volontà di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati.

Nuovi strumenti: quali sono?

Alla lettera A dell’articolo 6 si legge della delega all’esecutivo nel compito di prevedere, con la disposizione di Comuni ed Agenzia delle Entrate, tutti gli strumenti volti rendere più semplice e veloce l’individuazione nonché il corretto classamento delle seguenti consistenze:

  • gli immobili non censiti attualmente o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ossia la categoria catastale attribuita;
  • i terreni edificabili accatastati come agricoli;
  • gli immobili abusivi, individuando a tale fine anche precipui incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte in tale ambito da Comuni, garantendo ovviamente la trasparenza delle relative attività.

Dati e documenti da condividere

La lettera B dell’articolo 6, inoltre, delega il Governo a prevedere degli strumenti e dei modelli organizzativi in grado di facilitare la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l’Agenzia delle Entrate e i competenti uffici dei Comuni, garantendo perciò la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari.

Cosa cambierà dal 2026?

La delega al Governo obbliga lo stesso a prevedere, mediante decreti legislativi, l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, integrazioni che dovranno essere rese disponibili a partire dal 1° gennaio 2026, secondo quelli che sono stati individuati come i quattro princìpi e criteri direttivi fissati dall’articolo 6. Vediamo insieme quali sono.

  1. Prevedere che le informazioni rilevate – secondo i princìpi di cui allo stesso comma – non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, in altro caso, per finalità fiscali.
  2. Attribuire a ciascuna unità immobiliare la rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente ed anche il relativo valore patrimoniale, oltre che una rendita attualizzata in base, quando possibile, ai valori normali espressi dal mercato corrente.
  3. Prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione al cambiamento delle condizioni del mercato di riferimento e, in ogni caso, non al di sopra del valore di mercato.
  4. Prevedere, per le unità immobiliari riconosciute come di interesse storico o artistico, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario, che dovranno tenere conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione oltre che del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

In questo nostro breve focus abbiamo voluto soltanto offrirti qualche piccola linea guida su quella che appare, invece, come una vera trasformazione della nostra giurisprudenza. Se hai qualche dubbio, delle domande per conoscere tutti i dettagli sulla Riforma del Catasto contatta i nostri esperti: il Team di Progetti Immobiliari è al tuo servizio.