Il tema della casa coniugale tocca diversi punti di discussione, cui spesso si fa poco riferimento. Ma cosa dice in particolare la Legge? Perché si parla di ‘revoca’? Il diritto di godimento dell’abitazione degli ex coniugi, difatti, è attribuito secondo gli interessi dei figli e ogni modifica deve, perciò, essere approvata da un Tribunale.

La cosiddetta revoca dell’assegnazione della casa coniugale si rende possibile solo in presenza di un atto giudiziale, l’atto notarile, infatti non è trascrivibile. L’articolo 337-sexies del Codice Civile sottolinea che “la rideterminazione dell’assegnazione, per essere trascrivibile, deve essere contenuta in un provvedimento giudiziale e non in una scrittura privata” come ha ribadito anche il Tribunale di Pistoia.

TRIBUNALE DI PISTOIA: REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

E’ stato chiarito che “ai sensi dell’articolo 337-sexies cpc, non è possibile trascrivere la scrittura ricognitiva redatta dalle parti. Questo perché l’articolo 337-sexies del codice civile permette la trascrizione unicamente del provvedimento giudiziale di revoca o di assegnazione della casa familiare” secondo la decisione n. 2555/2022 Rgvg del Tribunale di Pistoia.

PRECISAZIONI

In base a tale decisione, lo stesso Tribunale ha precisato quanto segue:

“Le parti non possono autonomamente, cioè senza un provvedimento giudiziale, addivenire alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, in quanto il godimento della casa familiare è attribuito tenendo in conto prioritariamente l’interesse dei figli, così che la sua revoca deve, necessariamente, passare per il vaglio del Tribunale”.

LA SCRITTURA PRIVATA

La scrittura privata, quando già esistente, non può essere trascritta neppure ai sensi dell’articolo 2645 cc. Questo, infatti, secondo il Codice Civile, consente la trascrizione di “ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643 c.c.”.

Tuttavia “tale atto ricognitivo non produce gli effetti di cui all’articolo 2643 cc, non costituendo, trasferendo o modificando un diritto reale, sia perché il godimento della casa familiare non è un diritto reale, sia perché la revoca origina dal provvedimento giudiziale e non dalla scrittura privata”.

In caso, perciò di scrittura privata, essa viene considerata nulla in sede di trascrizione. Difatti, non viene considerato valido neppure l’assunto della parte reclamante nel caso in cui vi fosse l’atto di rinuncia del coniuge all’assegnazione della casa coniugale. La revoca, dunque, deve necessariamente e in maniera unica essere sottoposta al vaglio giudiziale, vista la necessità di accertare che sia nell’interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, poiché, si ribadisce, l’unico atto trascrivibile è quello giudiziale di revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

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